La Responsabilità Amministrativa nelle Scuole
La responsabilità amministrativa (che noi vedremo applicata alle scuole) si configura quando un dipendente di una PA, in violazione degli obblighi di servizio, reca alla stessa danno ingiusto di carattere economico o comunque valutabile economicamente.
Le norme fondanti le responsabilità dei pubblici dipendenti possono essere ricondotte agli articoli 97 e 28 della Costituzione: il primo articolo augura il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, il secondo stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
Un primo riferimento, di ampio raggio, risiede nell’art.25 co. 2 del D.Lgs 165/2001, secondo cui il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Questo concetto verrà poi ribadito dall’art. 1 co. 78 della Legge 107/2015.
Nelle scuole, quasi tutti i procedimenti che hanno come destinatari gli alunni, sono di natura amministrativa e, pertanto, devono conformarsi alle disposizioni della Legge 241/1990: nel caso particolare in cui si presentino casi di pregiudizio arrecato al patrimonio della PA in conseguenza di un comportamento illecito del dipendente (es. provvedimenti illegittimi o inopportuni) si potrebbe avere danno all’erario , configurando una responsabilità patrimoniale. Inoltre, se l’autore del danno è un agente contabile, si configura una responsabilità contabile .
Nel caso specifico degli istituti scolastici, il DS ed il DSGA, essendo entrambi agenti contabili, devono dimostrare davanti alla Corte dei Conti, la sana gestione della somma a loro affidata.
Nota: occorre chiarire che, in una più ampia e generica nozione, la responsabilità amministrativa viene spesso unificata alla responsabilità contabile, divenendo responsabilità amministrativo-contabile.
Esempi di casi di responsabilità amministrativa sono legati alla vigilanza sugli alunni, alle attività degli organi collegiali, agli scrutini e agli esami, alla gestione finanziaria e patrimoniale, all’affidamento di incarichi, alla contrattazione di istituto, al conferimento di supplenze. Negli ultimi anni si sono delineati nuovi aspetti di illecito, come il danno all’immagine e il danno da disservizio: quest’ultimo si configura col mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi cui sono destinate le finanze pubbliche.
Nota: oltre alla responsabilità amministrativo-contabile, quella civile, penale, dirigenziale e disciplinare rappresentano le principali responsabilità ascrivibili in capo ai DS.
L’art. 61 L. 312/1980 puntualizza che, nel caso di vigilanza sugli alunni, si configura responsabilità patrimoniale solo se la condotta dell’autore del danno è viziata dagli elementi psicologici-soggettivi del dolo e della colpa grave (questo vale anche per altre forme di responsabilità). In generale devono verificarsi le seguenti condizioni:
- presenza concreta, attuale e certa di un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla PA;
- condotta connotata da dolo o colpa grave;
- nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso;
- rapporto di servizio tra autore del danno ed ente pubblico.
Ma quali sono le differenze più marcate?
Nel caso di responsabilità contabile, è l’agente contabile che deve dimostrare la propria innocenza, mentre nella responsabilità amministrativa è la pubblica accusa a dover dimostrare la colpevolezza del presunto autore del danno erariale.
In più, mentre nella responsabilità amministrativa vale il principio di divisibilità del danno (ciascuno risponde per la sua parte), nella responsabilità contabile ciascuno risponde in proprio dell’intero ammanco.
Cosa dice il Codice Civile
L’Art. 2051 del Codice Civile, afferma che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il DS riveste indirettamente il ruolo di custode dell’istituto, pertanto è responsabile del danneggiamento prodotto sui locali dell’edificio e sulle attrezzature in esso presenti (danno patrimoniale). Egli ha il dovere di impedire che gli alunni compiano atti di danneggiamento. A tal fine dovrà attuare le adeguate misure di prevenzione e informazione, e dovrà guidare e coinvolgere il personale docente, anch’esso responsabile, durante le ore di lezione, sia della custodia dei locali, sia della strumentazione di supporto alla didattica.
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