Una questione di Responsabilità
Con la scuola dell’Autonomia sono cresciute le responsabilità del Dirigente Scolastico. Vediamo quali responsabilità caratterizzano la professionalità del DS alla luce delle attuali fonti normative.
L’ Autonomia Scolastica e l’attribuzione della qualifica dirigenziali ai capi di istituto, segnano un passaggio fondamentale per tutto il sistema di istruzione e formazione italiano. Alle usuali competenze amministrative e di coordinamento didattico del “vecchio” Preside, si va ad aggiungere una connotazione organizzativa di stampo manageriale.
In questa direzione, la Legge 107/2015, va ad agire anche sulle leve che regolano i poteri del dirigente scolastico, che sotto molteplici aspetti ne escono potenziati, e di conseguenza ne scaturisce un notevole incremento in termini di responsabilità.
L’Art.25 del D.Lgs 165/2001, declina nello specifico le responsabilità del Dirigente Scolastico (DS), precisando che, tra l’altro, egli assicura la gestione unitaria della Istituzione Scolastica , ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Altre citazioni che inducono a riflessioni sulle responsabilità, sono presenti nella Costituzione Italiana.
E’ bene evidenziare, come le responsabilità possano essere indicizzate e quindi associate a vari aspetti inerenti la conduzione di un Ente Pubblico. Si tratterà di Responsabilità Penale degli operatori scolastici in caso di reati contro le PA, in questo caso l’organo giudiziale è il Giudice Penale. Si avrà a che fare con Responsabilità Civile per danni ingiusti arrecati a terzi e l’organo giudiziale è il Giudice Civile. Più strettamente legate alla figura del DS sono la Responsabilità Dirigenziale , legata al risultato, e la Responsabilità Disciplinare legata alla violazione dei doveri. In entrambi questi ultimi casi, il DS ne risponde davanti al Direttore USR. Nel caso in cui si presentino casi di danno all’erario, si prospetterà una Responsabilità Amministrativa (Patrimoniale). In questo caso una particolare forma di responsabilità amministrativa è quella contabile: il DS ed il DSGA, essendo entrambi agenti contabili, devono dimostrare davanti alla Corte dei Conti, la sana gestione della somma a loro affidata.
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