Una questione di Responsabilità
Con la scuola dell’Autonomia sono cresciute le responsabilità del Dirigente Scolastico. Vediamo quali responsabilità caratterizzano la professionalità del DS alla luce delle attuali fonti normative.
L’ Autonomia Scolastica e l’attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi di istituto, segnano un passaggio fondamentale per tutto il sistema di istruzione e formazione italiano. Alle usuali competenze amministrative e di coordinamento didattico del “vecchio” Preside, si va ad aggiungere una connotazione organizzativa di stampo manageriale.
Come riferimento prodromico, si può citare la Costituzione italiana, che all’art. 28 prevede che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. L’art. 97 della stessa, mette in evidenza che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
L’art.25 co. 2 del D.Lgs 165/2001, precisa che il Dirigente Scolastico (DS), assicura la gestione unitaria della Istituzione Scolastica , ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
In questa direzione, la Legge 107/2015, al co. 78 art. 1, riprende quanto stabilito dal testo unico del pubblico impiego, ribadendo che, per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il DS, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonchè gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, il dirigente svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
In generale, tutti i dipendenti pubblici, ivi compresi quelli del Ministero dell’Istruzione (e quindi anche i DS), nell’esercizio delle proprie funzioni, possono incorrere in cinque tipi di responsabilità (1).
Si configura responsabilità penale degli operatori scolastici in caso di reati contro le PA, in questo caso l’organo giudiziale è il Giudice Penale. Si avrà a che fare con responsabilità civile per danni ingiusti arrecati a terzi e l’organo giudiziale è il Giudice Civile. Più strettamente legate alla figura del DS sono la responsabilità dirigenziale , legata al risultato, e la responsabilità disciplinare legata alla violazione dei doveri. In entrambi questi ultimi casi, il DS ne risponde davanti al Direttore USR. Nel caso in cui si presentino casi di danno all’erario, si prospetterà una responsabilità amministrativo – contabile . La responsabilità contabile va intesa come una particolare forma di responsabilità patrimoniale: il DS ed il DSGA, essendo entrambi agenti contabili, devono dimostrare davanti alla Corte dei Conti, la sana gestione della somma a loro affidata.
(1) dal testo La dirigenza tecnica nell’amministrazione scolastica, V. Tenore, Anicia.
Responsabilità | Normativa | Organo Giurisdizionale |
Civile | Codice Civile, Costituzione | Giudice Civile |
Penale | Codice Penale, Costituzione | Giudice Penale |
Amministrativo – Contabile | L. 20/1994, L. 639/1994, DLgs 174/2016, Costituzione, L. 312/1980 art. 61 | Consiglio di Stato, Corte di Cassazione |
Disciplinare | DLgs 165/2001 artt. 55-55octies, CCNL Dirigenti 2019 artt. 25-33, CCNL Scuola 2018 artt. 10-17, CM 88/2010 | Direttore USR |
Dirigenziale | DLgs 165/2001 art. 21 | Direttore USR |
– Principali fonti normative di riferimento in ambito scolastico – |
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