Le Relazioni Sindacali nella Scuola
Dai prodromi della Privatizzazione alle nuove Relazioni Sindacali nella Scuola italiana.
L’art. 2 della Legge 421/1992 e il successivo decreto legislativo che ne dà attuazione (DLgs 29/1993), avviano il processo di privatizzazione del pubblico impiego. Ciò comporta la contrattualizzazione del lavoro pubblico: nasce la pratica delle relazioni sindacali. Negli anni a seguire, si ha un consolidamento di tale processo, in particolare con la Legge 59/1997 (seconda privatizzazione) e suoi decreti attuativi, che prevede l’introduzione dell’ autonomia delle istituzioni scolastiche e l’attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi d’istituto.
La Legge 421 del 1992 rappresenta una pietra miliare per le riforme del pubblico impiego, essa di fatto funge da impulso per la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico , riversando nella PA la disciplina del diritto civile con la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro. Si passa da un potere prettamente autoritativo e unilaterale proprio del diritto pubblico (cittadino “suddito”) ad un potere in parte esercitato su un piano di parità col privato cittadino. In questa direzione, il legislatore si era già espresso con un altro atto normativo di fondamentale importanza, la Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che all’art. 1 co. 1-bis esplicitava che la PA, nell’adozione di atti di natura autoritativa, agisce secondo le norme del diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.
Nota: una delle conseguenze della contrattualizzazione del pubblico impiego, comporta il trasferimento del contenzioso sul rapporto di lavoro, dal giudice amministrativo al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Restano devolute al giudice amministrativo, le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione del pubblico dipendente. [art. 63 D.Lgs 165/2001]
L’impatto della Riforma Brunetta e della Riforma Madia
La Legge 15/2009 interviene in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successivamente, il Ministro Madia, con alcuni decreti legislativi va ad integrare quanto stabilito dalla Riforma Brunetta. (vedi DLgs 74/2017 e DLgs 75/2017 + DLgs 150/2009). Vengono introdotte nuove norme in materia di contrattazione, incidendo direttamente sul Titolo III del Testo Unico del pubblico impiego. Si consolida il precetto che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonchè le materie relative alle relazioni sindacali.
I livelli di Contrattazione Collettiva, dal livello nazionale alle relazioni sindacali
In linea di massima si hanno 3 livelli di contrattazione:
- CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) che regolamenta il rapporto di lavoro in un settore omogeneo , ha come attori principali l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali e tra le materie oggetto di contrattazione ritroviamo diritti sindacali, congedi, ferie, assenze, ecc..
- CCRL (Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) che vede impegnati il Direttore USR e i Sindacati e principalmente si occupa di definire i criteri generali per la sicurezza sul lavoro, per l’allocazione e l’utilizzo delle risorse provenienti dagli enti pubblici, ecc..
- Contratto d’Istituto che vede al tavolo della contrattazione, il DS, la RSU e i Sindacati del posto.
Nota: esiste anche il CCNQ (Contratto Collettivo Nazionale Quadro) che stabilisce le regole generali valide per tutta la PA e definisce Comparti ed Aree.
L’ultimo contratto nazionale, è stato siglato il 18 gennaio 2024 (tuttavia restano di riferimento i contratti precedenti 2007 e 2018 per quanto non innovato nel 2024). Il Comparto di riferimento è Istruzione e Ricerca, che consta di 4 Sezioni (Scuola, Università, Enti di Ricerca, AFAM + una parte comune). La sezione scuola, inizia proprio dettando le regole per le relazioni sindacali e specificando che, a livello di istituzione scolastica, le materie oggetto di contrattazione integrativa sono:
- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto;
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale
docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015; - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione
della legge n. 146/1990; - i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.
Nota: l’annosa questione del Bonus Merito , previsto dal comma 127 della L. 107/2015, è stata “risolta” con una spartizione del competenze (al Comitato di Valutazione la definizione dei criteri generali di attribuzione del bonus premiale e alla contrattazione l’individuazione del numero totale di destinatari e la definizione delle somme minime e massime da destinare ai docenti meritevoli).
Il Fondo dell’Istituzione Scolastica e le relazioni sindacali
A seguito della Riforma Brunetta, è ormai ben chiaro e definito il quadro che delinea una pubblica amministrazione che deve assicurare strumenti di premialità ai lavoratori che si distinguono per merito. L’art. 40 del CCNL 2018 è rubricato Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) ed è in questo “cassetto” che confluiscono le somme di denaro necessarie al pagamento dei dipendenti più meritevoli. In particolare, confluisce nel MOF il Fondo dell’Istituzione Scolastica (al secolo FIS), le cui attività retribuili sono normate dall’art. 88 del CCNL 2007 e riguardano, tra l’altro, esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e valutazione.
Ed è proprio per il FIS che si entra nel vivo della contrattazione e quindi delle relazioni sindacali, che si basano su due pratiche fondamentali: la partecipazione e la contrattazione integrativa .
A sua volta, la partecipazione prevede l’ informazione ed il confronto . La prima è atta ad informare, mediante comunicazioni preventive e successive, gli attori del contesto sindacale. La seconda invece è una forma democratica di dialogo che ha come scopo il miglioramento della qualità dei servizi offerti, nella fattispecie, dell’offerta formativa.
La sequenza temporale prevede come primo step la partecipazione, inviando informative ai sindacati con i quali stabilire poi il confronto, il tutto prima di arrivare alla contrattazione integrativa. In sintesi le fasi della contrattazione sul FIS prevedono:
- l’istituzione scolastica determina la consistenza del fondo;
- il DS predispone la proposta di contrattazione sulla base del PTOF;
- il DS convoca la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) e i sindacati territoriali (la sessione negoziale deve iniziare entro il 15 settembre)
- il DS redige la relazione illustrativa mentre il DSGA stende la relazione tecnico – finanziaria;
- le parti concludono e sottoscrivono l’ipotesi di accordo entro il 30 novembre;
- l’accordo va sottoposto ai revisori dei conti (solo con la firma di questi si chiude l’accordo);
- il contratto viene inviato a CNEL e ARAN;
- il contratto va pubblicato sul sito web nella sezione Albo Pretorio.
Nota. il Dirigente Scolastico, con riferimento all’art.25 del D.Lgs 165/2001, assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, organizza l’attività scolastica nel rispetto dei criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali nella scuola in cui opera. Egli rappresenta la parte pubblica, le rappresentanze sindacali sono la controparte (lavoratori).
Per il Dirigente Scolastico, escludere materie oggetto di contrattazione può significare comportamento antisindacale. Pertanto, una leadership democratica e diffusa potrebbe dare al dirigente, la giusta sensibilità nel saper ascoltare la comunità scolastica in tutte le sue componenti. Sembra evidente che il disegno complessivo è sempre quello di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, avendo come mission fondamentale il successo formativo degli studenti e delle studentesse.
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