La Responsabilità Disciplinare

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La responsabilità disciplinare completa il quadro delle responsabilità, considerando quella civile, quella penale, quella amministrativo-contabile e quella dirigenziale (quest’ultima valida solo per i dirigenti).

Come per tutte le responsabilità (ad eccezione della responsabilità dirigenziale), gli elementi costitutivi comuni sono:

  • la condotta, che consiste in una azione o omissione;
  • l’evento, che ha causato l’ingiusta lesione si un diritto soggettivo o di un interesse legittimo;
  • il nesso di causalità, tra condotta ed evento dannoso;
  • l’elemento psicologico, che stabilisce l’intenzionalità di chi ha commesso il danno.

Resta fermo il concetto che responsabile è colui che risponde delle proprie azioni e dei propri comportamenti, rendendone ragione e subendone le conseguenze.

La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente

Una prima osservazione da fare è che i soggetti che sono responsabili disciplinarmente, lo sono in quanto esiste un regolamento o comunque una fonte normativa che detta disposizioni in materia. Il codice di comportamento è uno dei documenti di riferimento ed è comune a tutti i pubblici impiegati (DPR 62/2013).

In ambito scolastico, questi soggetti sono i docenti, il personale direttivo, il personale ATA e gli alunni. Ognuno di essi, avrà il suo riferimento documentale e per grandi linee potremmo dire che i docenti irrogano sanzioni agli alunni, il dirigente scolastico irroga sanzioni ai docenti e al personale ATA e il direttore USR si occupa dei dirigenti scolastici.

Fonte Articolazione Destinatari
DPR 3/1957 art. 18 Dipendenti pubblici
DLgs 297/1994 artt. 492 – 501 Docenti / Personale Direttivo
DLgs 165/2001 artt. 55 – 55 sexies Dipendenti pubblici
CM 88/2010   Personale scolastico
DPR 62/2013   Dipendenti pubblici
CCNL Scuola 2018 (1) artt. 10 – 17 Personale ATA
CCNL Dirigenti 2019 artt. 25 – 33 Dirigenti pubblici
Codice Civile artt. 2104, 2106 Tutti
Tabella 1 – Principali riferimenti normativi

La responsabilità disciplinare del dirigente scolastico

Può commettere le infrazioni: DS
Può irrogare le sanzioni: Direttore USR 

Dalla tabella 1, la responsabilità disciplinare del DS è regolata nello specifico dal Capo V del CCNL 2019 Area V. Essa attiene alla violazione degli obblighi di comportamento ed è distinta dalla responsabilità dirigenziale. Per grandi linee, l’apparato disciplinare si compone di tre pilastri:

  • obblighi del dirigente (art. 26)
  • sanzioni disciplinari (art. 27)
  • codice disciplinare (art. 28)

Dalle indicazioni tratte dalla contrattazione, si evince anche la diretta connessione col trattato costituzionale e col codice civile, infatti nel coinvolgimento e nel percorso di motivazione della comunità scolastica, oltre che nella realizzazione degli obiettivi prefissati, tra cui naturalmente il successo formativo degli alunni, il DS deve tenere ben presente i principi di  buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (Art. 97 Costituzione) e l’obbligo di diligenza e di obbedienza (Art.2104 Codice Civile).

La materia è completata dal già citato Testo Unico del Pubblico Impiego (artt. 55 – 55 sexies) e dal Testo Unico Scuola (tabella 2). La competenza è del direttore dell’ufficio scolastico regionale.

La responsabilità disciplinare del docente

Può commettere le infrazioni: docente
Può irrogare le sanzioni: DS / UPD 

Il docente può incorrere in infrazioni violando il codice di comportamento di cui sopra, ovvero commettendo le infrazioni previste dal testo unico scuola o dal testo unico del pubblico impiego. Le sanzioni vanno dall’avvertimento scritto al licenziamento.  

La procedura  disciplinare da seguire, è dettagliatamente descritta nell’art. 55-bis del Testo Unico del Pubblico Impiego. Tra le sanzioni, ricordiamo l’avvertimento scritto e la censura (DLgs 297/1994), che si hanno rispettivamente in caso di mancanze lievi e non gravi, riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio. Nella fattispecie è il DS a comminare sanzioni disciplinari, anche secondo quanto innovato dal DLgs 150/2009 (Brunetta) prima e dal DLgs 75/2017 (Madia) dopo. In particolare, per mancanze più gravi, il dirigente scolastico può sospendere il dipendente fino a 10 giorni (comma 9-quater), mentre in casi più gravi, la sanzione viene comminata dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD).

Nota: l’ordinanza della Corte di Cassazione 28111/2019, ha stabilito che il dirigente scolastico può irrogare, per i docenti, solo avvertimento scritto e censura. La spiegazione è nell’assenza di una norma che preveda una sospensione “fino a 10 giorni“, infatti esistono solo tipologie di infrazione che determinano una sospensione a cavallo dei dieci giorni, ossia “fino a 15 giorni“, “fino a un mese“, “da 3 giorni a 3 mesi“, per le quali la competenza deve essere stabilita a priori e non in ragione di una quantificazione della sanzione che avviene successivamente. Per le infrazioni citate, la competenza è dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). Diverso è il caso del Personale ATA, per i quali è espressamente prevista la sospensione “fino a 10 giorni”, che rientra quindi nelle competenze del DS. 

Sanzione Fonte 
Avvertimento scritto  DLgs 297/1994 art. 492
Censura DLgs 297/1994 art. 493
Sospensione fino a 15 giorni  DLgs 165/2001 art. 55-bis co. 7
Sospensione fino a 1 mese DLgs 297/1994 art. 494
Sospensione da 3 giorni a 3 mesi DLgs 165/2001 art. 55-sexies co. 1 
Sospensione da 1 mese a 6 mesi DLgs 297/1994 art. 495
Sospensione di 6 mesi e riutilizzazione in compiti diversi DLgs 297/1994 art. 496
Destituzione DLgs 297/1994 art. 498
Licenziamento disciplinare DLgs 165/2001 art. 55-quater co. 1
Tabella 2 – Sanzioni previste per i docenti

La responsabilità disciplinare del personale ATA

Può commettere le infrazioni: Personale ATA
Può irrogare le sanzioni: DS / UPD 

La regolamentazione della materia è reperibile nei già citati articoli del DLgs 165/2001, nel CCNL 2018 (sezione scuola) e nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

L’art 12 del CCNL, riporta l’elenco delle sanzioni disciplinari irrogabili al personale ausiliario e tecnico – amministrativo.  L’intero Titolo III del Contratto Collettivo è dedicata alla responsabilità disciplinare. Da evidenziare che nel caso degli ATA, le competenze possono essere ripartite tra dirigente scolastico e ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD). Più nel dettaglio, il DS può rimproverare o censurare il dipendente (rimprovero verbale e censura), ma anche sospendere dall’ufficio il dipendente poiché è esplicitamente prevista la sanzione “fino a 10 giorni” che legittima il dirigente ad adottare il provvedimento sanzionatorio per il limite massimo di giorni prestabilito. Per tutte le altre infrazioni e relative sanzioni, più gravi delle sopra citate, la competenza è dell’UPD. 

La responsabilità disciplinare dello studente

Può commettere le infrazioni: studente 
Può irrogare le sanzioni: consiglio di classe / consiglio di istituto 

Pur non rientrando nel quadro dei pubblici impiegati, gli alunni hanno anche loro un atto normativo di riferimento: lo statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR 249/1998 e aggiornato con DPR 235/2007. L’art. 1 dello statuto definisce la vita della comunità scolastica, definendo la scuola come comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Gli articoli 2 e 3, riguardano rispettivamente diritti e doveri degli studenti.

Mentre l’art. 4 entra nello specifico del  codice disciplinare , puntualizzando che sono i regolamenti delle singole scuole a individuare infrazioni e sanzioni disciplinari, nonché gli organi competenti ad irrogarle. Le sanzioni fino a 15 giorni competono al consiglio di classe, quelle più gravi e superiori a 15 giorni competono al consiglio di istituto. 

Nota: i provvedimenti disciplinari, nel caso degli studenti, hanno sempre finalità educativa e tendono a rafforzare il senso di responsabilità (che è personale). Importante sapere anche che nessun cittadino, e pertanto neanche lo studente, può ricevere una sanzione senza essere prima ascoltato (principio del contraddittorio). 

articolo pubblicato su matmedia.it 

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Note

(1) L’art. 29 riguarda i docenti e rimanda ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione della tipologia di infrazioni e delle relative sanzioni (per la sola censura).

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