La Responsabilità Disciplinare

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La responsabilità disciplinare è una delle cinque forme di responsabilità cui può andare incontro il personale della pubblica amministrazione, insieme a quella civile, penale, amministrativo-contabile e dirigenziale (quest’ultima riferita esclusivamente ai dirigenti).

Come per tutte le responsabilità (ad eccezione della responsabilità dirigenziale), gli elementi costitutivi comuni sono:

  • la condotta, che consiste in una azione o omissione;
  • l’evento, che ha causato l’ingiusta lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo;
  • il nesso di causalità, tra condotta ed evento dannoso;
  • l’elemento psicologico, che stabilisce l’intenzionalità di chi ha commesso il danno.

Resta fermo il concetto che responsabile è colui che risponde delle proprie azioni e dei propri comportamenti, rendendone ragione e subendone le conseguenze.

La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente

La responsabilità disciplinare presuppone sempre l’esistenza di una norma, un regolamento o un codice di comportamento  che definisca i doveri del dipendente e le condotte sanzionabili.

Tra questi, un riferimento fondamentale è il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), applicabile all’intero comparto della PA. In una istituzione scolastica, questi soggetti sono i docenti, il dirigente, il personale ATA e gli alunni. 

Fonte Articolazione Destinatari
DPR 3/1957 art. 18 Dipendenti pubblici
DLgs 297/1994 artt. 492 – 501 Docenti / Personale Direttivo
DLgs 165/2001 artt. 55 – 55 sexies Dipendenti pubblici
CM 88/2010   Personale scolastico
DPR 62/2013   Dipendenti pubblici
CCNL Scuola 2018 (1) artt. 10 – 17 Personale ATA
CCNL Dirigenti 2019 artt. 25 – 33 Dirigenti pubblici
Codice Civile artt. 2104 – 2106 Tutti
Tabella 1 – Principali riferimenti normativi

La responsabilità disciplinare del dirigente scolastico

Può commettere le infrazioni: DS
Può irrogare le sanzioni: Direttore USR / UPD

Dalla tabella 1, la responsabilità disciplinare del DS è regolata nello specifico dal Capo V del CCNL 2019 Area IR. Essa attiene alla violazione degli obblighi di comportamento ed è distinta dalla responsabilità dirigenziale. Per grandi linee, l’apparato disciplinare si compone di tre pilastri:

  • obblighi del dirigente (art. 26)
  • sanzioni disciplinari (art. 27)
  • codice disciplinare (art. 28)

Dalle indicazioni tratte dalla contrattazione, si evince anche la diretta connessione col dettato costituzionale e col codice civile, infatti nel coinvolgimento e nel percorso di motivazione della comunità scolastica, oltre che nella realizzazione degli obiettivi prefissati, tra cui naturalmente il successo formativo degli alunni, il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c. c. nonché ai principi di  buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (Art. 97 Costituzione).

La materia è completata dal già citato Testo Unico del Pubblico Impiego (artt. 55 – 55 sexies) e dal Testo Unico Scuola (tabella 2). La competenza è del direttore dell’ufficio scolastico regionale e dell’ufficio procedimenti disciplinari. 

La responsabilità disciplinare del docente

Può commettere le infrazioni: docente
Può irrogare le sanzioni: DS / UPD 

Il docente può incorrere in infrazioni violando il codice di comportamento di cui sopra, ovvero commettendo le infrazioni previste dal testo unico scuola o dal testo unico del pubblico impiego. Le sanzioni vanno dall’avvertimento scritto al licenziamento.  

La procedura  disciplinare da seguire, è dettagliatamente descritta nell’art. 55-bis del Testo Unico del Pubblico Impiego. Tra le sanzioni, ricordiamo l’avvertimento scritto e la censura (DLgs 297/1994), che si hanno rispettivamente in caso di mancanze lievi e non gravi, riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio. Nella fattispecie è il DS a comminare sanzioni disciplinari, anche secondo quanto innovato dal DLgs 150/2009 (Brunetta) prima e dal DLgs 75/2017 (Madia) dopo. In particolare, per mancanze più gravi, il dirigente scolastico può sospendere il dipendente fino a 10 giorni (comma 9-quater), mentre in casi più gravi, la sanzione viene comminata dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD).

Nota: l’ordinanza della Corte di Cassazione 28111/2019, ha stabilito che il dirigente scolastico può irrogare, per i docenti, solo avvertimento scritto e censura. La spiegazione è nell’assenza di una norma che preveda una sospensione “fino a 10 giorni“, infatti esistono solo tipologie di infrazione che determinano una sospensione a cavallo dei dieci giorni, ossia “fino a 15 giorni“, “fino a un mese“, “da 3 giorni a 3 mesi“, per le quali la competenza deve essere stabilita a priori e non in ragione di una quantificazione della sanzione che avviene successivamente. Per le infrazioni citate, la competenza è dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). Diverso è il caso del Personale ATA, per i quali è espressamente prevista la sospensione “fino a 10 giorni”, che rientra quindi nelle competenze del DS. 

Sanzione Fonte 
Avvertimento scritto  DLgs 297/1994 art. 492
Censura DLgs 297/1994 art. 493
Sospensione fino a 15 giorni  DLgs 165/2001 art. 55-bis co. 7
Sospensione fino a 1 mese DLgs 297/1994 art. 494
Sospensione da 3 giorni a 3 mesi DLgs 165/2001 art. 55-sexies co. 1 
Sospensione da 1 mese a 6 mesi DLgs 297/1994 art. 495
Sospensione di 6 mesi e riutilizzazione in compiti diversi DLgs 297/1994 art. 496
Destituzione DLgs 297/1994 art. 498
Licenziamento disciplinare DLgs 165/2001 art. 55-quater co. 1
Tabella 2 – Sanzioni previste per i docenti

La responsabilità disciplinare del personale ATA

Può commettere le infrazioni: Personale ATA
Può irrogare le sanzioni: DS / UPD 

La regolamentazione della materia è reperibile nei già citati articoli del DLgs 165/2001, nel CCNL 2018 (sezione scuola) e nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

L’art 12 del CCNL, riporta l’elenco delle sanzioni disciplinari irrogabili al personale ausiliario e tecnico – amministrativo.  L’intero Titolo III del Contratto Collettivo è dedicata alla responsabilità disciplinare. Da evidenziare che nel caso degli ATA, le competenze possono essere ripartite tra dirigente scolastico e ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD). Più nel dettaglio, il DS può rimproverare o censurare il dipendente (rimprovero verbale e censura), ma anche sospendere dall’ufficio il dipendente poiché è esplicitamente prevista la sanzione “fino a 10 giorni” che legittima il dirigente ad adottare il provvedimento sanzionatorio per il limite massimo di giorni prestabilito. Per tutte le altre infrazioni e relative sanzioni, più gravi delle sopra citate, la competenza è dell’UPD. 

La responsabilità disciplinare dello studente

Può commettere le infrazioni: studente 
Può irrogare le sanzioni: consiglio di classe / consiglio di istituto 

Pur non rientrando nel quadro dei pubblici impiegati, gli alunni hanno anche loro un atto normativo di riferimento: lo statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR 249/1998 e aggiornato con DPR 235/2007. L’art. 1 dello statuto definisce la vita della comunità scolastica, definendo la scuola come comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Gli articoli 2 e 3, riguardano rispettivamente diritti e doveri degli studenti.

Mentre l’art. 4 entra nello specifico del  codice disciplinare , puntualizzando che sono i regolamenti delle singole scuole a individuare infrazioni e sanzioni disciplinari, nonché gli organi competenti ad irrogarle. Le sanzioni fino a 15 giorni competono al consiglio di classe, quelle più gravi e superiori a 15 giorni competono al consiglio di istituto. 

Nota: i provvedimenti disciplinari, nel caso degli studenti, hanno sempre finalità educativa e tendono a rafforzare il senso di responsabilità (che è personale). Importante sapere anche che nessun cittadino, e pertanto neanche lo studente, può ricevere una sanzione senza essere prima ascoltato (principio del contraddittorio). 

 

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Note

(1) L’art. 29 riguarda i docenti e rinvia ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione della tipologia di infrazioni e delle relative sanzioni (per la sola censura).

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