Il Contenzioso nelle Scuole
Nel pubblico impiego, le controversie individuali di lavoro spettano al giudice ordinario. Il DS può assumere, nel giudizio di primo grado, la rappresentanza dell’Amministrazione, egli deve, quindi, conoscere le regole, le procedure relative al contenzioso nelle scuole.
Discutere del Contenzioso nelle scuole non è cosa semplice. La Legge 29/1993 dà avvio al processo di privatizzazione del Pubblico Impiego . Come conseguenza, il Sistema nazionale di Istruzione e Formazione, ha visto concretizzarsi la disciplina della contrattazione e, di fatto, gli elementi del diritto privato sono stati introdotti in un ambiente che per sua natura faceva riferimento al diritto pubblico.
Il processo di privatizzazione, pertanto ha portato con sé la nascita delle problematiche tipiche in materia di contratti: essendo questi stipulati tra parti, ci si ritrova spesso di fronte a vertenze, cause, controversie, litigi e disaccordi. Tutto ciò è il Contenzioso .
Quali fonti normative trattano la materia del contenzioso nel pubblico impiego?
L’Art.63 co. 1 del D.Lgs 165/2001, relativo a controversie relative ai rapporti di lavori, precisa che sono devolute al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Nello specifico, si fa riferimento, tra l’altro, alle assunzioni a lavoro, alla gestione dei provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti e studenti, al conferimento e alla revoca degli incarichi ed alla indennità di fine rapporto.
Si noti come restino devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle PA, nonchè, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
Nota: nell’operare la scelta tra le due giursdizioni, vale la regola che distingue il diritto soggettivo dall’interesse legittimo. Nel primo caso la competenza è del giudice ordinario, nel secondo è del giudice amministrativo.
La materia è regolata dalla L. 183/2010 secondo cui il lavoratore che intende instaurare una controversia individuale di lavoro, nei confronti della propria amministrazione di appartenenza, può percorrere due strade:
- si rivolge al giudice ordinario, accollandosi le spese del patrocinio legale (può anche usufruire del servizio offerto dal sindacato di appartenenza);
- attiva una delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall’art. 31 della legge 183.
La controparte (PA) può aderire alla conciliazione o rimanere inerte per venti giorni (silenzio – diniego) e in tal caso la controversia passa nelle mani del giudice ordinario.
In ambito scuola, il Direttore Generale USR (o suo delegato) è titolare del potere di restistere in giudizio o di conciliare.
Le controversie individuali di lavoro sono molto diffuse nelle istituzioni scolastiche. È bene ricordare che il dirigente scolastico, è investito da una serie di responsabilità e obblighi in quanto egli deve assicurare la gestione unitaria dell’istituzione, la legale rappresentanza e la corretta gestione sia delle risorse finanziarie e strumentali che risultati del servizio. Pertanto, vi può essere contenzioso rispetto a quanto fatto da un DS. In questo caso occorre riferirsi al superiore gerarchico, cioè il direttore dell’USR.
La rappresentaza e il patrocinio in giudizio dell’istituzione scolastica spettano all’ Avvocatura dello Stato , tuttavia limitatamente al giudizio di 1° grado, la PA può essere rappresentata direttamente dal dirigente scolastico o da un suo delegato, senza attingere al patrocinio dell’Avvocatura.
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