Culpa in Vigilando nelle Scuole
La vigilanza sui minori indica una serie di profili di responsabilità che riguardano tutto il personale dell’istituzione scolastica. In particolare, nelle scuole, ai DS può essere addebitata una culpa in vigilando, se vengono meno le precise responsabilità in merito all’organizzazione di questa attività.
L’art. 2048 del Codice Civile è precursore e fonte fondamentale della vigilanza sugli alunni e quindi della culpa in vigilando (anche nelle scuole). In esso si afferma che, oltre ai genitori o ai tutori, anche i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Essi sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. L’art.61 della Legge 312/1980 coinvolge tutto il personale scolastico nell’esercizio della vigilanza sugli alunni, precisando che la responsabilità patrimoniale in capo a questi è limitata solo ai casi di dolo o colpa grave. Inoltre, l’art. 28 della Costituzione estende ai dipendenti pubblici la responsabilità civile per danni cagionati a se stesso o ad altri dal minore nel periodo in cui è sottoposto alla tutela della scuola.
In ambito scolastico, il dirigente scolastico, ha in carico la necessità di coordinare le responsabilità, proprie e del personale scolastico. Ciò in considerazione del fatto che coloro che sono a diretto contatto con gli alunni, sono i docenti, in quanto presenti nelle aule e pertanto essi sono responsabili dei danni riportati ai locali degli edifici scolastici e alle strumentazione che sono di ausilio alla didattica. Anche il personale ATA avrà a carico alcune responsabilità.
Nota: la culpa in vigilando può essere vista come una responsabilità civile indiretta, secondo cui un soggetto può rispondere anche del danno ingiusto provocato a terzi da altri, rispetto ai quali egli si trova in una posizione qualificata.
Un esempio, sono i collaboratori scolastici, che spesso si ritrovano a vigilare i corridoi o anche sono preposti all’accompagnamento di alunni disabili ai servizi igienici.
Pertanto, la responsabilità del DS risiede nella previsione dei rischi per la salute dei minori e nelle conseguenti disposizioni impartite al fine di assicurare una accurata vigilanza, nonché nel controllo della loro puntuale attuazione. Il dirigente, dovrà fungere da collante e si ritroverà a coordinare il personale scolastico al fine, di prevenire eventuali situazioni che possono indurre a comportamenti illeciti.
Un altro esempio potrebbe essere l’avvicendarsi dei docenti in una classe al suono della campanella, importante sarà non lasciare incustodita l’aula, stabilendo regole per il “cambio della guardia”.
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