Annullabilità degli Atti della Scuola
Esiste la possibilità, prevista dalla legge, di annullare l’atto amministrativo viziato. Pertanto, l’annullabilità degli atti della scuola è possibile anche in autotutela, da parte dell’Amministrazione stessa.
Con Legge 59/1997 si dà avvio al processo di Autonomia delle Pubbliche Amministrazione , prospettando un decentramento dei poteri dallo Stato alle Regione e agli Enti Locali. Successivamente, in tale ottica interviene il D.Lgs 59/1998, attribuendo di fatto la qualifica dirigenziale ai capi di istituto. Qualifica che viene consolidata dal D.Lgs 165/2001, nel quale agli articoli 21 e 25 declinano nello specifico obblighi e responsabilità dei dirigenti scolastici. Di qui, una serie di intrecci legislativi consentirà o meno l’annullabilità degli atti della scuola.
Tra le Responsabilità attribuibili ai DS, ritroviamo quella Civile, Penale, Disciplina, Dirigenziale e Amministrativa. La responsabilità amministrativa entra in gioco nel caso di provvedimenti amministrativi. In particolare l’Art.21 della Legge 241/1990 afferma che il provvedimento amministrativo è annullabile se adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
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