Annullabilità degli Atti della Scuola
Esiste la possibilità, prevista dalla legge, di annullare l’atto amministrativo viziato. Pertanto, l’annullabilità degli atti della scuola è possibile anche in autotutela, da parte dell’Amministrazione stessa.
L’ autotutela amministrativa si concretizza, nel potere della Pubblica Amministrazione di risolvere conflitti eventuali o attuali, che possono insorgere in relazione ai propri provvedimenti illegittimi o inopportuni. La PA può pertanto rimediare ai propri errori, annullando, modificando o sanando il provvedimento amministrativo.
Esempi di autotutela nella scuola:
- annullamento della convocazione per il profilo di collaboratore scolastico per supplenza breve e saltuaria;
- annullamento della procedura di convocazione per posto di docente di scuola primaria su posto comune;
- annullamento del provvedimento di assegnazione incarico di docenza; (è possibile agire in autotutela su incarichi a tempo determinato?)
- annullamento visite e uscite didattiche;
- annullamento procedura di affidamento del servizio di assicurazione alunni e personale scolastico;
- annullamento in autotutela del bando di gara distributori automatici;
- annullamento della graduatoria provvisoria per l’individuazione dei soprannumerari personale ATA;
- annullamento della procedura per l’acquisto di materiale di pulizia;
- annullamento procedura di reclutamento esperto esterno;
- annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara per l’affidamento in economia della fornitura del servizio di noleggi odi autobus per il trasporto degli alunni.
Si hanno due modi principali di attuazione dell’autotutela da parte della PA:
1) La revoca consiste nella rimozione di un atto inopportuno, al fine di adeguare l’azione al mutato interesse pubblico. Essa ha efficacia ex nunc, ossia da quel momento in poi, e dà la possibilità all’amministrazione di “pentirsi” di una precedente scelta discrezionale, sostituendola con un’altra a prescindere dall’esistenza o meno di vizi di legittimità (la revoca non incide su atti illegittimi), purché vi sia interesse pubblico attuale.
L’art.21-quinquies della Legge 241/1990, individua tre possibili presupposti di revoca:
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- nuovi presupposti di fatto;
- nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
2) L’ annullamento d’ufficio è un provvedimento con cui la PA elimina, con effetto retroattivo (ex tunc), un proprio atto illegittimo in quanto affetto da uno dei tre vizi di legittimità. Esso è disciplinato dall’art.21-nonies, e per attuarsi deve essere esercitato entro un termine ragionevole, ovvero deve sussistere un interesse pubblico attuale o anche l’interesse pubblico deve prevalere sull’interesse privato. Se non si hanno questi presupposti, anche se illegittimo, l’atto rimane in vita, continuando a produrre i suoi effetti. Tuttavia, vi sono delle eccezioni in cui i presupposti di attuazione dell’annullamento d’ufficio non valgono: è il caso in cui l’interesse pubblico viene dato per scontato (es. nel caso di irrogazione indebita di denaro).
L’omesso esercizio dell’istituto dell’autotutela, pur risultando neutro ai fini della decisione sulla illegittimità del provvedimento di base e sulla relativa domanda risarcitoria, può configurare l’elemento psicologico della colpa. Più in generale, l’eventuale danno allo Stato, provocato da comportamento omissivo è riconducibile a responsabilità patrimoniale.
D’altra parte, esercitare l’autotutela, oltre a restituire correttezza e legalità ai provvedimenti adottati dalla PA, consente di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica (evitando pretese risarcitorie), della deflazione del contenzioso ed una tutela più pregnante e satisfattiva degli interessi dei privati.
Sul piano delle responsabilità attribuibili all’Istituzione scolastica (e quindi al Dirigente Scolastico per propri atti), si può configurare responsabilità civile , di tipo extracontrattuale, nel caso in cui l’omesso esercizio di autotutela, crei un danno ingiusto ad altri, e in tal caso è bene precisare che, affinchè l’Amministrazione sia chiamata a rispondere del danno eventualmente causato a terzi, è necessario che essa abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione.
Ancora, essendo l’autore del danno un dipendente pubblico, si può configurare responsabilità amministrativa , quando si ha una condotta viziata da elementi psicologici del dolo e della colpa grava o quando il comportamento omissivo, della mancata autotutela, è riconducibile ad un danno patrimoniale nei confronti dell’ente pubblico.
Ritorna all’Elenco